In Breve
- Quando entreranno in vigore le nuove regole sul greenwashing?
- Le nuove regole entreranno in vigore il 27 settembre 2026.
- Cosa vietano le nuove normative sul greenwashing?
- Le normative vietano affermazioni ambientali non dimostrate e etichette di sostenibilità non certificate.
- Chi è responsabile per il controllo delle pratiche commerciali scorrette?
- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è responsabile per il controllo delle pratiche commerciali scorrette.
Il 27 settembre 2026 segnerà un cambiamento significativo nel panorama della comunicazione ambientale in Europa, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia dal decreto legislativo 30/2026. Queste regole mirano a combattere il fenomeno del greenwashing, garantendo che le affermazioni ambientali siano più chiare e veritiere.
Secondo la nuova normativa, un prodotto presentato come sostenibile dovrà specificare chiaramente quale caratteristica supporta tale affermazione, a quale parte del prodotto si riferisce e quali evidenze la sostengono. Inoltre, le informazioni relative alla durabilità e alla riparabilità dei prodotti saranno ulteriormente rafforzate.
Tra le principali novità, il divieto di utilizzare etichette di sostenibilità che non siano basate su sistemi di certificazione ufficiali o che non siano state stabilite da autorità pubbliche. Saranno vietate anche affermazioni ambientali generiche e non dimostrate, così come claim che estendono i benefici dichiarati a un intero prodotto o a un’intera attività quando riguardano solo un aspetto specifico.
Un altro punto cruciale riguarda le dichiarazioni di impatto climatico, che non potranno più essere considerate neutre, ridotte o positive se basate esclusivamente sulla compensazione delle emissioni. È altresì proibito presentare come distintivo un requisito legale che si applica a tutti i prodotti di una categoria.
Le comunicazioni ingannevoli riguardanti la durata, la riparabilità, gli aggiornamenti software e la sostituzione dei materiali di consumo saranno anch’esse considerate scorrette. Le promesse su prestazioni ambientali future dovranno essere supportate da impegni verificabili, inseriti in un piano dettagliato e realistico.
Queste disposizioni si applicheranno a tutte le imprese che promuovono o vendono beni e servizi ai consumatori, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni. Anche informazioni apparentemente minori, come indicazioni sulle confezioni, simboli, nomi di prodotto o contenuti online, saranno soggette a queste nuove regole.
Per adeguarsi alla normativa, le aziende dovranno verificare la conformità dei messaggi ambientali già in uso e dei materiali in preparazione. Questo processo implica un controllo della precisione, della documentazione e della coerenza tra il beneficio dichiarato e le caratteristiche effettive del prodotto. È consigliabile che questa revisione avvenga prima dell’approvazione di nuove campagne, confezioni e siti web.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato avrà il compito di vigilare sulle pratiche commerciali scorrette. Potrà vietare pratiche ingannevoli e applicare sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 10 milioni di euro, con un limite massimo pari al 4% del fatturato annuo per le violazioni transnazionali.
Inoltre, le comunicazioni possono essere impugnate da consumatori e associazioni davanti al giudice, il quale potrà ordinare la cessazione delle pratiche scorrette, risarcimenti e pagamenti per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione, con il rischio di danno reputazionale per le aziende coinvolte.
L’impatto economico di queste nuove regole varierà a seconda del numero di prodotti, canali e affermazioni ambientali. Per alcune aziende, sarà sufficiente correggere messaggi circoscritti, mentre altre potrebbero dover rivedere packaging, materiali commerciali, siti e procedure interne. È quindi raccomandabile affrontare questi costi prima dell’entrata in vigore della normativa, per evitare complessità e oneri maggiori.

